Chi si deve attestare?
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
I soggetti che possono conseguire l’attestazione SOA sono quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell’elenco di cui sopra.
Al contrario, non sono qualificabili i seguenti soggetti:
- le società semplici, in quanto costituite per lo svolgimento di attività (non commerciali) nelle quali non possono ricomprendersi i lavori pubblici;
- le società costituite nella forma di Holding;
- le società miste, di cui agli articoli 113 e 116 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000 in virtù dei seguenti principi:
- congiunta soggettività della stessa struttura come ente aggiudicatore e come impresa;
- non possono liberamente svolgere attività economico-imprenditoriali avulse dal servizio per la cui gestione sono state costituite.
L’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici (art. 60, comma 3, D.P.R. 207/2010).
Requisiti
Il procedimento di qualificazione prevede una serie di controlli e verifiche di ordine tecnico, organizzativo, economico-finanziario aventi il principale fine di valutare il rispetto dei requisiti necessari di cui agli art. 78 del D.P.R 207/2010 e 79 del D.P.R. 207/2010 e s.m.
Tempi di attestazione
Quanto dura l’attestazione SOA?
L’efficacia della attestazione è pari a cinque anni con revisione triennale del mantenimento dei requisiti di carattere generale , nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’art. 77, comma 5, DPR 207/2010. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto (art. 76, comma 5, DPR 207/2010).
Quanto tempo ci vuole per avere un’attestazione SOA?
La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione compiendo la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni.
La SOA quindi rilascia l’attestazione o il diniego di rilascio della stessa in un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto (art. 76, comma 3, DPR 207/2010).
Durata attestazione
L’attestazione SOA ha validità quinquennale, con revisione triennale obbligatoria. Viene rilasciata dei documenti prodotti dall’impresa richiedente secondo la vigente legislazione italiana e le linee guida emesse dall’Autorità di vigilanza ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).