Classifiche
L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione èconvenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. (art. 61 comma 4 D.P.R. 207/2010). Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre allaqualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedentela data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte dellestazioni appaltanti.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavorinei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate oconsorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppatao consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quintodell’importo dei lavori a base di gara. Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.